Con ordinanza n. 2510 del 26 gennaio 2024, la terza sezione
civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'applicazione dei principi affermati dalle
Sezioni Unite, con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5657, alle clausole di
“rischio cambio” impone di concludere che esse non mutano né punto né poco la
causa del contratto di leasing.
La presenza della suddetta clausola, infatti, non consente di affermare che, mercé essa, scopo dell’utilizzatore non fu acquisire un immobile, ma fu investire del denaro per realizzare un lucro finanziario invece che commerciale. Allo stesso modo, la presenza della suddetta clausola non basta per sostenere che fosse volontà del concedente concludere il contratto al solo fine di speculare sul tasso di cambio. Già la Corte a sezione semplice, con la sentenza n. 4659/2021, resa in fattispecie analoga, in parte aveva in parte anticipato questi insegnamenti, ponendo il seguente principio di diritto, e cioè che “la clausola di...
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