Con
sentenza n. 2626 del 31 marzo 2025, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha
affermato che il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza
di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo
all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del
tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la
posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un
autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale
costituzionalmente tutelata, quale la circolazione; ne consegue che la
giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego
adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto
di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione (Cass. civ., sez. un.,
14 marzo 2022, n. 8188).
L’art. 120, comma 1, codice strada stabilisce che non possono conseguire la patente di guida i...
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