Con sentenza n. 3347 del 14-27 gennaio 2025, la sesta sezione
penale della Corte di Cassazione ha affermato che il reato di turbata libertà
degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno
effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo
l’effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell’illecito,
ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l’andamento della gara (ex
plurimis: Cass. pen., sez. VI, 23 gennaio 2019, n. 10272; Cass. pen., sez. VI, 11
marzo 2013, n. 12821).
Il delitto di turbata libertà degli incanti è, dunque, configurabile anche nei casi in cui vi sia un unico partecipante alla gara, ove questo, «con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti» abbia impedito la partecipazione di altri offerenti o, comunque, non fosse legittimato a partecipare alla stessa; in tutte queste situazioni, infatti, ricorre quel pericolo di alterazione...
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