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Le conseguenze derivanti dalla revoca immotivata della testimonianza precedentemente ammessa

Autore: Valerio de Gioia
Data: 21 Febbraio 2025

Con sentenza n. 7319 del 15 gennaio-21 febbraio 2025, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della revoca immotivata della testimonianza, già in precedenza ammessa, e le relative conseguenze.

Nel tempo si è sviluppato un contrasto giurisprudenziale sulla decadenza dalla prova in caso di omessa citazione ad opera delle parti e conseguente onere motivazionale da parte del giudice nonché in relazione alle conseguenze della mancata citazione dei testi richiesti ed autorizzati a cura della parte che ne avesse fatto richiesta.

Si era così sviluppato un primo orientamento secondo cui andava escluso che la mancata citazione per l'udienza dei testi già ammessi potesse determinare, per ciò solo, la decadenza dalla prova, "salvo che il giudice, ritenendo la stessa superflua, non provvedesse motivatamente a revocarla" (Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2008, n. 45450). In senso analogo, Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2005, n. 30889; Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2007, n. 36967; Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2010, n. 24302; Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 13507; Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2013, n. 21602; Cass. pen., sez. V, 1° aprile 2014, n. 29562. Secondo tale primo orientamento, l'ordinanza di revoca dei testi non citati non motivata sulla superfluità degli stessi dà luogo a nullità a regime intermedio, da eccepirsi immediatamente dalla parte presente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 182 e 183 c.p.p.. Per rispondere alla principale obiezione conseguente a siffatta interpretazione, di rendere il processo vulnerabile rispetto a pratiche dilatorie, vuoi intenzionali, vuoi causate da negligenza defensionale, si è andato consolidando un orientamento di segno contrario secondo il quale, in tema di prova testimoniale, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2010, n. 17351; in senso conforme, hanno affermato che in tali casi legittimamente il giudice provvede a revocare l'ammissione dei testi: Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2019, n. 20502; Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 46470; Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 46470 e Cass. pen., sez. VI, 21 novembre 2017, n. 594; Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 22585; Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2017, n. 51966; Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2016, n. 31964; Cass. pen., sez. VI, 7 gennaio 2015, n. 2324; Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2013, n. 14439; Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2012, n. 28136.

Tale orientamento, da ultimo cristallizzato altresì nella pronuncia Cass. pen., sez. VI, 3 novembre 2020, n. 33163, risulta convincente in quanto il potere organizzativo della gestione delle udienze trova una specifica base normativa negli artt. 468, 495 e 496 c.p.p., e risulta del tutto coerente, sul piano sistematico, con i principi di ragionevole durata del processo e di oralità e immediatezza nell'assunzione delle prove: principi che risulterebbero vanificati se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Si tratta in definitiva, di dare attuazione concreta al diritto della parte di difendersi provando, stabilito dall'art. 495, comma 2, c.p.p., in collegamento con il potere attribuito dal giudice dal comma 4 della medesima disposizione, di revocare le prove che risultino superflue, vuoi per ragioni attinenti al quadro probatorio delineatosi a seguito dell'istruttoria dibattimentale già espletata, vuoi alla luce dell'atteggiamento della stessa parte nei confronti della prova, indicativo di disinteresse e, conseguentemente di irrilevanza della stessa.

Così ricostruiti i due orientamenti, la Corte di Cassazione ha ritenuto preferibile il più recente in quanto diretto alla responsabilizzazione di tutte le parti del processo, al fine della tutela dei diritti dell'imputato e, attraverso essi, della funzione giudiziale nel processo esercitata. 

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