Con ordinanza n. 17988 del 1° luglio 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha esaminato le conseguenze derivanti dalla vendita
di una autovettura usata con chilometraggio “truccato”.
Va premesso che l’alienante è responsabile quand'anche non abbia
manomesso personalmente i contachilometri, dovendo comunque garantire la
correttezza dei dati inerenti al chilometraggio dei mezzi, senza che assuma
rilievo la circostanza che non abbia assunto formalmente la veste di
concessionario (Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2012, n. 1480).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato mentre, ove i raggiri non siano stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse. Con la conseguenza che è determinante...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi