Con ordinanza
n. 26185 dell’8 settembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di
Cassazione ha affermato che le disposizioni contenute nel D.L.vo 4 marzo 2010, n.
28, in particolare l'art. 4, comma 2, nel regolare l'accesso alla mediazione,
stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente
dispone, al comma 2, che «l'istanza deve indicare l'organismo, le parti,
l'oggetto e le ragioni della pretesa».
È una
caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore,
cioè colui il quale assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire, tra le
altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. L'art. 5, comma 1 - bis,
inoltre, dispone che chi «intende esercitare in giudizio un'azione» relativa a
una controversia nelle materie ivi indicate «è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto».
La Suprema Corte ha confermato che l'obbligo di...
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