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Le lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente sanitario integrano una fattispecie autonoma di reato

Autore: Valerio de Gioia
Data: 24 Gennaio 2024

Con sentenza n. 3117 del 29 novembre 2023-24 gennaio 2024, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura di fattispecie autonoma del reato di cui all’art. 583-quater c.p..

La norma, la cui attuale rubrica è "Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio- sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali", è così formulata: "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Nelle ipotesi di lesioni cagionate a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma precedente".

L'articolo in esame come attualmente formulato – anche in relazione alla rubrica – è il risultato degli interventi legislativi di cui alla L. 113/2020 e alla successiva L. n. 56/2023. Gli interventi normativi richiamati non hanno inciso sul comma 1 – introdotto dall'art. 7, D.L. n. 8/2007 convertito con modifiche nella L. n. 41/2007 – che è quello a cui è riconducibile la fattispecie in esame, ma hanno introdotto e poi modificato il comma 2 dell'articolo, estendendo la particolare disciplina sanzionatoria del comma primo anche agli esercenti la professione sanitaria nell'ipotesi in cui siano aggrediti nello svolgimento di detta professione nel caso di lesioni gravi o gravissime, introducendo altresì una sanzione autonoma per la ipotesi di lesioni semplici. L'intervento riformatore ha riacceso il dibattito dottrinario in relazione alla classificazione della ipotesi di cui all'art. 583-quater, comma 1, c.p. quale fattispecie autonoma di reato o quale circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p. alla stregua delle circostanze indicate dall'art. 583 c.p., ritenute pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità quali circostanze aggravanti ad effetto speciale rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art. 582 c.p. (ex multis, Cass. pen., sez. V, 19 dicembre 2022, n. 5988). La risposta a tale quesito presenta evidenti ricadute in ordine al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e all'applicabilità del criterio di imputazione soggettiva di cui all'art. 59, comma 2, c.p. in luogo di quello previsto dall'art. 43 c.p.. Già dalla rubrica della disposizione in parola emerge la chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima (pubblico ufficiale) e del nesso causale/funzionale di questa con l'azione lesiva (in occasione di pubbliche manifestazioni sportive).  Ulteriori elementi di natura logico-sistematica, oltre all'autonomo nome iuris assegnato alla rubrica, che conducono a ritenere la disposizione quale fattispecie autonoma di reato si rinvengono: nella collocazione di siffatta condotta in un articolo diverso rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.) e successivo anche rispetto agli artt. 583-bis e ter c.p. che disciplinano l'autonoma fattispecie delle "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"; nella ratio dell'intervento legislativo, che sarebbe da individuarsi proprio nella volontà di sottrarre l'aumento di pena al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. La relazione illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato che gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi (l'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania) avevano "[..] determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge[..]", introducendo, in particolare, una serie di norme finalizzate a "[..] contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo[..]". La introduzione dell'art. 583-quater, comma 2, c.p. che nella sua nuova formulazione delinea una autonoma ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le ipotesi di lesioni gravi o gravissime; la tipizzazione per specialità del più ampio genus delle lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che non si limita a ledere, gravemente, il bene giuridico dell'integrità fisica, ma che incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima. Pur essendo stati individuati argomenti favorevoli alla riconducibilità della norma alla categoria delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, come già emerso nel dibattito dottrinale, tuttavia le argomentazioni in precedenza espresse, a parere del collegio, consentono di configurare la fattispecie quale autonoma ipotesi di reato. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è stata spesso chiamata a pronunziarsi in relazione alla qualificazione di alcune fattispecie incriminatrici quali circostanze aggravanti di una già esistente fattispecie di reato o quali ipotesi autonome (si segnalano, quanto alla qualificazione di ipotesi autonome di reato: Cass. pen., sez. IV, 13 luglio 2022, n. 34595 in relazione all'art. 449, comma 2, c.p.; Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2019, n. 44358 in relazione alle fattispecie previste dall'art. 570, comma 2, c.p.; Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2013, n. 18535 in relazione all'art. 497-bis, comma 2, c.p..; Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2006, n. 22248 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 346, comma 2, c.p. Si segnala altresì quanto alla intervenuta qualificazione di circostanza aggravante: Cass. pen., sez. II, 13 maggio 2021, n. 25121 in relazione all'art. 648, comma 2, c.p.; Cass. pen., sez. I, 5 marzo 2020, n. 12821 in relazione all'art. 13-bis, secondo periodo, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, relativa alla trasgressione del divieto di reingresso da parte dello straniero già denunciato ed espulso per il reato di cui al comma 13; Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2002, n. 26351 in relazione all'art. 640-bis c.p.; Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 4694 in relazione alla fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico ufficio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio di cui all'art. 615-ter, comma 2 ,n. 1 c.p.). Le Sezioni Unite da ultimo richiamate (Casani ed altri) hanno sottolineato che: "[..] a)"circostanze del reato" sono quegli elementi che, non richiesti per l'esistenza del reato stesso, laddove sussistono incidono sulla sua maggiore o minore gravità, così comportando modifiche quantitative o qualitative all'entità della pena: trattasi di elementi che si pongono in rapporto di species a genus (e non come fatti giuridici modificativi) con i corrispondenti elementi della fattispecie semplice in modo da costituirne, come evidenziato da autorevole dottrina, "una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali"; b) il problema, in materia, è quello di individuare un criterio per identificare le disposizioni normative che prevedono appunto "circostanze" in senso tecnico e quelle che, invece, prevedono elementi costitutivi della fattispecie, e le Sezioni Unite - con la sentenza 10 luglio 2002, n. 26351 (che ha individuato nel reato previsto dall'art. 640-bis c.p. semplicemente una figura aggravata del delitto di truffa) hanno ritenuto che l'unico criterio idoneo a distinguere le norme che prevedono circostanze da quelle che prevedono elementi costitutivi della fattispecie è il criterio strutturale della descrizione del precetto penale. [..]".

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