Con sentenza n. 35673 del 19 aprile 2022, depositata il 22
settembre 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato
che, in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non
comporta soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione mafiosa
l'eventuale variazione della compagine associativa, determinata dall'adesione
di nuovi membri all'accordo originario o dalla rescissione del rapporto di
affiliazione da parte di alcuni sodali, l'eventuale estensione dell'attività criminosa
alla commissione di reati di altra specie o l'eventuale ampliamento, da parte
della compagine associativa, dell'ambito territoriale di operatività (cfr.
Cass. pen., sez. II, 26 aprile 2012, n. 28644; Cass. pen., sez. II, 26 ottobre
2021, n. 1688), ovvero la riduzione delle attività o dello stesso ambito
territoriale sulla base di nuove dinamiche delinquenziali.
Accertata, infatti, l'esistenza di un'associazione mafiosa, per affermare che ad essa sia...
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