Con sentenza n. 26402 del 13 settembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che della situazione medesima sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga", e che, pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253, D.L.vo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) prevedendo una ipotesi di onere reale e privilegio speciale immobiliare a garanzia del rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi...
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