Con sentenza del 7 luglio 2022, n. 21514, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito la natura dell'azione prevista dal comma 1 dell'art. 292,
D.L.vo 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
L’articolo contempla due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata dal Fondo. Nel comma 1 è prevista l'azione di "regresso" nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino. Nel secondo comma è prevista la "surrogazione" dell'impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a...
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