Con sentenza n. 4892 del 25 febbraio 2025, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno affermato che il diritto del locatore a conseguire,
ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a
causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non
viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della
naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da
parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la
disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo
l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base
al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità
dell’art. 1591 c.c..
È stato così sopito un contrato giurisprudenziale che vedeva contrapposti, all’interno della terza sezione civile, due orientamenti. Secondo un primo orientamento, più risalente e...
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