Con sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno affermato che il sintagma «mutuo solutorio» non
definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di
mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare
utilizzo del mutuo.
Non si tratta di un mutuo di scopo. Nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista (Cass. civ. n. 943 del 2012) o convenzionalmente pattuita (Cass. civ. n. 26770 del 2019; Cass. civ. n. 15929 del 2018; Cass. civ. n. 24699 del 2017) ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Tutto ciò non si verifica nel mutuo solutorio, nel quale...
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