Con sentenza n.
5352 del 28 settembre 2023-6 febbraio 2024, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno affermato che la sentenza di patteggiamento con cui sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come
concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, comma 5, c.p.,
necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è
ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un'ipotesi di
illegalità della pena.
L’arricchimento
degli obblighi e delle prescrizioni cui il condannato può (o deve) essere
assoggettato non muta la natura e il carattere della sospensione condizionale
della pena; questa, infatti, conserva, pur in presenza della imposizione di
detti obblighi, li suo carattere esterno alla pena, della quale, pur in
presenza di detti obblighi, alcuni da imporre necessariamente per poter
accordare li beneficio, continua a sospendere l'esecuzione, presupponendone la
già avvenuta e completa...