Con
ordinanza interlocutoria n. 23874 del 5 settembre 2024, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione sono intervenute sul termine di impugnazione del licenziamento.
Secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di licenziamento, che la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, fissa per l'impugnazione del licenziamento stesso da parte del lavoratore, è dichiaratamente ed inequivocabilmente un termine di decadenza e come tale, insuscettibile, a norma dell'art. 2964 c.c., sia di interruzione sia, in mancanza di disposizione contraria, di sospensione, senza che a termini dell'art. 1335 c.c., possano rilevare le condizioni soggettive del destinatario, ed in specie la sua capacità di intendere e di volere, salva la tutela nei limiti dell'art. 428 c.c.. Peraltro la validità o l'efficacia degli atti recettizi (fra i quali rientra il licenziamento) prescinde dall'eventuale stato di...
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