Con sentenza n. 1101 del 1° febbraio 2024, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore un’ampia discrezionalità in materia elettorale, osservando che il giudizio di costituzionalità sulla disciplina elettorale deve svolgersi mediante la valutazione della proporzionalità dei mezzi prescelti rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che la legge intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (cfr. sentenze n. 1130 del 1988 e n. 1 del 2014); ha quindi evidenziato che “la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole” (sentenze nn. 62 del 2022, 35 del 2017, 1 del 2014, 242 del 2012, 107 del 1996).
Lo scopo di...
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