Con
ordinanza n. 27857 del 29 ottobre 2024, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha dato continuità al principio secondo cui il fideiussore, il quale intenda
far valere l’esclusione della propria responsabilità ai sensi dell’art. 1956 c.c.,
deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (Cass. civ., sez. I,
22 maggio 2003, n. 8040; Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. civ.,
sez. III, 25 luglio 2022, n. 23065), dimostrando che, successivamente alla
prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia
fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole
dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che la banca la quale conceda finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza...
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