Con ordinanza n. 15391 del 4 giugno 2024, la sezione lavoro della Corte
di Cassazione ha affermato che, per “controlli difensivi” sui dipendenti,
s’intendono i controlli diretti ad accertare comportamenti estranei al rapporto
di lavoro illeciti o lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale e dunque
non volti ad accertare l’inadempimento delle ordinarie obbligazioni
contrattuali (cfr. Cass., sez. lav., 5 ottobre 2016, n. 19922).
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell’art. 4 st. lav., ad opera dell’art. 23, D.L.vo n. 151 del 2015, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze...
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