Con ordinanza n. 2066 del 29 gennaio 2025, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ricordato che l’art. 7, comma 2, L. n. 300/1970, pone il divieto di adozione di provvedimenti disciplinari, senza previa audizione del lavoratore a sua difesa.
A sua volta, l’art. 8 del CCNL Metalmeccanica aziende industriali, applicato al rapporto di cui è causa, recita: il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte. Il...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi