Con ordinanza
n. 30817 del 6 novembre 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione
ha ricordato che i primi due commi dell’art. 32, L. 392 del 1978, nel testo
risultante dopo la sostituzione ad opera dell’art. 1, comma 9-sexies, D.L. 7
febbraio 1985, n. 12, convertito nella L. n. 118 del 1985, ‹‹le parti possono
convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta
del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira››.
Secondo il
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'aggiornamento
Istat non opera in maniera automatica, ma presuppone una necessaria specifica
richiesta del locatore, per cui è contraria al disposto normativo la clausola
che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo
di tutte le variazioni ISTAT che interverranno nel corso del rapporto ovvero
una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente
precedente.
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