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MAE e maternità: la consegna ad uno Stato della madre di prole minorenne

Autore: Francesco Martin
Data: 29 Dicembre 2023

Con la sentenza n. 51789 del 28 dicembre-29 dicembre 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di consegna ad uno Stato, in esecuzione di un MAE, di una madre di figlia minorenne.

In via preliminare la Corte rileva che fini della decisione sulla consegna è comunque sufficiente che pervenga la segnalazione della persona nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) contenente le indicazioni previste dall'art. 6, comma primo, della predetta legge, tradotte nella lingua italiana per le necessarie valutazioni sulla legittimità del mandato di arresto.

Difatti non può farsi luogo alla consegna solo laddove dallo stesso mandato d'arresto europeo o dalla documentazione trasmessa non sia in alcun modo desumibile l'indicazione precisa del provvedimento su cui si basa l'istanza, essendosi interpretata in questo senso la disposizione dettata dall'art. 6, comma 3, L. 22 aprile 2005, n. 69, - norma peraltro abrogata dall'art. 3, D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 10 - che richiedeva l'allegazione al mandato di quel provvedimento.

Con riferimento invece alla consegna di madre di prole minore, già la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2023 nella causa C-261/22, decidendo sulle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di cassazione italiana sulla richiesta di consegna della donna in stato di gravidanza o della madre di figli minori conviventi, ha fornito una interpretazione della normativa europea sul MAE che assume una rilevanza di portata generale ai fini della applicazione delle ragioni di rifiuto desunte dal rispetto dei diritti fondamentali e dalle garanzie costituzionali di cui all'art. 2, L. n. 69/2005.

La predetta norma non legittima infatti l'introduzione di motivi di rifiuto diversi da quelli fissati dalla legge quadro e recepiti dalla legge nazionale come anche di recente affermato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 216/2021, secondo cui le esigenze di uniformità ed effettività comportano che sia, di regola, precluso alle autorità giudiziarie dello Stato di esecuzione rifiutare la consegna al di fuori dei casi imposti o consentiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo, sulla base di standard di tutela puramente nazionali, non condivisi a livello europeo, dei diritti fondamentali della persona interessata.

Si deve ricordare che il D.L.vo n. 1072021 ha operato una generalizzata soppressione di tutte le disposizioni interne difformi dalla disciplina europea al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo.

Il nuovo testo dell'art. 18 non prevede più alcun motivo di rifiuto nel caso che la persona oggetto del mandato d'arresto europeo risulti essere madre di prole di età inferiore ad anni tre con lei convivente.

La soppressione del motivo di rifiuto si giustifica sulla base della presunzione che negli Stati UE la tutela delle madri di figli in tenera età è assicurata nei sistemi processuali-penali in modo coerente ai principi di diritto affermati anche dalle convenzioni europee.

Quindi, posto che il rispetto dei diritti dei minori indagati o imputati è assicurato da tutti gli Stati membri che aderiscono alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ciò vale a maggior ragione anche per la tutela dei minorenni figli della persona di cui è stata chiesta la consegna, e detta presunzione costituisce il fondamento dell'emissione del mandato di arresto europeo, ed è onere della parte allegare elementi concreti di valutazione che possano suffragarne la violazione da parte dell'ordinamento dello Stato emittente, che non può essere perciò dedotta in modo soltanto ipotetico ed astratto.

L'art. 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell'interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni. 

È, pertanto, onere della parte allegare circostanze concrete che dimostrino che nello Stato richiedente vi siano sistemiche carenze strutturali che non consentono di tutelare i diritti del minore, e solo se tali carenze risultino dimostrate si giustifica il rifiuto della consegna.

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