Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, le origini
culturali o religiose dell’imputato non possono in alcun modo giustificare
condotte di sopraffazione, violenza o controllo lesive della dignità e dei
diritti fondamentali della persona offesa, dovendo il movente culturale
considerarsi recessivo rispetto alla tutela della persona umana, quale valore
centrale e inderogabile dell’ordinamento italiano.
Con la sentenza n. 133 del 5 gennaio 2026, la Corte di
cassazione ribadisce con chiarezza un principio ormai consolidato ma di
particolare rilevanza sistematica: la cosiddetta “matrice culturale”
dell’agente non può mai assurgere a causa di esclusione della responsabilità
penale nei reati contro la persona e la famiglia.
La Corte esclude che tradizioni, usi o concezioni del ruolo familiare possano legittimare condotte abituali di violenza fisica o psicologica, oppressive e svalutanti, sottolineando come tali giustificazioni siano incompatibili con i principi...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Vincenzo Cardone, Fabrizio Criscuolo, Francesco Verri