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Maltrattamenti in famiglia: la mancata denuncia, la ritrattazione dell'accusa, i riappacificamenti sovente sono dovuti alle modalità insidiose e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica

Autore: Valerio de Gioia
Data: 13 Febbraio 2025

Con sentenza n. 6084 del 19 dicembre 2024-13 febbraio 2024, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie e di successiva ritrattazione, non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento da valutare per la possibile conferma delle accuse originarie (Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2019, n. 35680; Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2016, n. 4100).

L'art. 3 della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata con L. n. 77/2013, precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione. La medesima Convenzione stabilisce che lo Stato deve garantire che il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza sia preservato, specialmente nella fase delle indagini, innanzitutto attraverso una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti (art. 51) e, poi, predisponendo un apparato che dia priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo (art. 52).

Siffatte prescrizioni impongono, quindi, all'autorità giudiziaria di tutelare la vittima di violenza anche contro la sua volontà, là dove il giudice accerti che le sue dichiarazioni non siano autentiche e spontanee.

Si è sottolineato, infatti, che, in tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente la sola manifestata volontà della persona offesa, in quanto occorre sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo (cfr.: Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 46797; Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2024, n. 44544). Può accadere, infatti, che la mancata denuncia, la ritrattazione dell'accusa, i supposti riappacificamenti non siano espressione di volubilità e inattendibilità intrinseca delle persone offese, ma siano dovuti alle modalità insidiose e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica, così che, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici del contrario, ovvero dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti e condizionamenti.

Nel caso di specie, è stato ritenuto credibile il narrato effettuato dalla persona offesa nella denuncia, da cui emergeva un quadro di abituale sottoposizione della donna a una serie continua di atti di vessazione e di violenze fisiche da parte del marito, tali da cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni offensive della sua dignità. Nell'attribuire rilevanza all'anzidetto narrato i giudici di merito hanno valorizzato i seguenti elementi: dal racconto della persona offesa appariva come la donna fosse stata sempre restia a denunciare, proprio per la paura delle violente reazioni da parte dell'indagato e fosse stata spinta a tanto a causa dell'escalation di violenza; le prime confidenze delle violenze subite, effettuate ai servizi sociali, erano genuine e non avevano trovato altra giustificazione se non la ricerca di un aiuto in un'epoca in cui la donna non si era ancora risolta a rivolgersi alle forze dell'ordine, risultando del tutto incoerente ritenere che ella, ancora restia a denunciare, volesse precostituirsi delle prove; vi erano innumerevoli riscontri, costituiti dalle fotografie e dai certificati medici. 

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