Con sentenza n. 8825 del 29 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti
chiarimenti in tema di manipolazione del mercato disciplinato dall’art.
187-ter, D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria).
Di conseguenza, il fatto illecito in
concreto contestato ha natura istantanea e di mera condotta, e si consuma nel
momento stesso in cui la notizia falsa viene diffusa. Va rilevato, sul punto,
che ai fini della sussistenza dell’illecito le notizie diffuse devono essere
caratterizzate da una “… concreta idoneità ad influire sul corso delle
contrattazioni mobiliari …”, essendo questa la condizione per apprezzare la
lesività del fatto (cfr. Cass. pen., sez. V, 20 luglio 2011, n. 28932).
L’interesse protetto dalla norma è evidentemente costituito dal corretto ed efficiente andamento del mercato, messo in pericolo dalla diffusione della falsa notizia, al fine di...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi