Con ordinanza n. 28390 del 5 novembre 2024, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione ha affrontato la questione della responsabilità
risarcitoria per la mancata comunicazione della riserva mentale sulla possibile
dissolubilità del matrimonio contratto “per prova”.
Al riguardo, deve rammentarsi quanto affermato, in generale, dalla fonda mentale pronuncia n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite: «ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridica mente rilevante. Quali siano gli interessi merite voli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delinea to dall'art. 2043 c.c., inteso nei sensi suindicati come norma primaria di...
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