Con ordinanza n. 6283 del 9 marzo 2025, la terza sezione civile
della Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo il
quale colui che propone domanda di pagamento della provvigione deve dimostrare,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. n. 38 del 1989, di essere iscritto nel ruolo
degli agenti di affari in mediazione, mentre la mancanza di iscrizione comporta
la nullità del contratto, rilevabile d’ufficio dal giudice, ed esclude il
diritto alla provvigione (v. Cass. civ., 20 agosto 2020, n. 17478, nonché Cass.
civ., 13 aprile 2023, n. 9814; Cass. civ., 9 febbtraio 2023, n. 4019; Cass. civ.,
sez. un., 2 agosto 2017, n. 19161).
È stato inoltre precisato che nulla è mutato, a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 59/2010, dato che, “in tema di mediazione, l'art. 73, D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59, che ha soppresso il ruolo dei mediatori di cui all'art. 2, L. 3 febbraio 1989, n. 39, non ha però abrogato tale legge, disponendo anzi che le attività da...
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