Con ordinanza n. 24552 dell’11 agosto 2023, la seconda sezione civile ha affermato che per il riconoscimento del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dall'intervento del mediatore (c.d. causalità adeguata), senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che anche l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a privare "ex post" di tale qualità l'operato del primo. Pertanto, poiché la norma in esame descrive soltanto in negativo l'effetto adeguato ed essendo la stessa destinata, in ragione della sua elasticità, ad essere progressivamente precisata dalla Corte di Cassazione nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica fino alla formazione del diritto vivente, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito non sfugge alla verifica in sede di legittimità....
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