La prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza 6 maggio 2026, n. 12860, analizza nuovamente
il tema del c.d. mutuo “solutorio”, affermandone la piena validità anche quando
la somma erogata sia immediatamente destinata al ripianamento di pregresse
esposizioni debitorie verso la stessa banca mutuante.
La pronuncia si conferma il recente arresto delle Sezioni Unite n. 5841 del
2025, esprimendo un orientamento destinato ad incidere profondamente sul
contenzioso bancario in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e
contestazione dei rapporti di finanziamento.
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da un debitore principale
e dalla garante avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il
pagamento del residuo derivante da tre contratti di mutuo chirografario.
Con riferimento ad uno dei finanziamenti, i ricorrenti sostenevano che il contratto fosse inesistente o comunque nullo, poiché la somma mutuata non sarebbe mai stata realmente...
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