Con ordinanza n. 19376 del 15 luglio 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha affermato che la giurisprudenza civile e quella
amministrativa, investita dei ricorsi avverso i provvedimenti
dell’amministrazione che in questi casi negavano all’interessato l’ammissione all’esame
per il conseguimento della nuova patente prima del decorso formale del
triennio, appare da tempo orientata nel senso di ritenere che, ai fini della
consumazione del triennio, debba essere computato il periodo in cui è stata
applicata la misura della sospensione della patente di guida.
L’orientamento ha preso le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite penali 21 giugno 2020, n. 20, la quale, pur con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida applicata in sede penale, ha osservato che la differenza di finalità e di presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e la sanzione accessoria applicata dal giudice...
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