Con sentenza n. 8268 del 22 marzo 2023,
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricordato che è impossibile,
nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il
titolo cui risulta uno status contrastante.
L’art. 269, comma 1, c.c. pone la regola
(comune al riconoscimento, ex art. 253 c.c. e all’azione di reclamo dello stato
di figlio legittimo, ex art. 239, comma 4, c.c.) in forza della quale la
paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto «nei
casi i cui il riconoscimento è ammesso» e l’art. 253 c.c. prescrive che tale
atto non è ammesso quando si ponga «in contrasto con lo stato di figlio in cui
la persona si trova».
Ne deriva che sia l’accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l’atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano «in contrasto» con lo stato di figlio preesistente (art. 253 c.c.), allo scopo di impedire una...
Hai già un abbonamento? Fai il login per visualizzare il testo integrale
WEBINAR
PACCHETTO ESERCITAZIONI TUTTE LE MATERIE - CONFRONTO INDIVIDUALE CON I PROFESSORI
Alberto Marcheselli, Giuliana Passero, Massimo Scuffi