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Nel nostro ordinamento non è ammesso il c.d. «riconoscimento di rottura»

Autore: Giovanna Spirito
Data: 22 Marzo 2023

Con sentenza n. 8268 del 22 marzo 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricordato che è impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo cui risulta uno status contrastante.

L’art. 269, comma 1, c.c. pone la regola (comune al riconoscimento, ex art. 253 c.c. e all’azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, ex art. 239, comma 4, c.c.) in forza della quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto «nei casi i cui il riconoscimento è ammesso» e l’art. 253 c.c. prescrive che tale atto non è ammesso quando si ponga «in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».

Ne deriva che sia l’accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l’atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano «in contrasto» con lo stato di figlio preesistente (art. 253 c.c.), allo scopo di impedire una...

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