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Nessun obbligo di comunicare i dati del conducente se il verbale è stato impugnato

Autore: Redazione La Tribuna
Data: 23 Dicembre 2025

Con l’ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32988 (ud. 9 dicembre 2025), la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito che in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. (mancata comunicazione dei dati del conducente) si configura solo dopo la definizione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali eventualmente proposti avverso il verbale presupposto di accertamento dell’infrazione.

Ne consegue che prima della definizione di tali procedimenti non sorge alcun obbligo di comunicazione dei dati del conducente; in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione del verbale presupposto, l’amministrazione deve emettere un nuovo invito, dal quale decorre il termine di sessanta giorni; in caso di annullamento del verbale viene meno il presupposto stesso per l’applicazione della sanzione ex art. 126-bis c.d.s.

La Corte afferma che la mera notifica del verbale di accertamento non è sufficiente a far sorgere...

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