Con
l’ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32988 (ud. 9 dicembre 2025), la Seconda Sezione civile della Corte
di cassazione ha ribadito che in materia di illeciti stradali, la violazione
prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. (mancata comunicazione dei dati del
conducente) si configura solo dopo la definizione dei procedimenti
amministrativi o giurisdizionali eventualmente proposti avverso il verbale
presupposto di accertamento dell’infrazione.
Ne
consegue che prima della definizione di tali procedimenti non sorge alcun
obbligo di comunicazione dei dati del conducente; in caso di esito sfavorevole
dell’impugnazione del verbale presupposto, l’amministrazione deve emettere un
nuovo invito, dal quale decorre il termine di sessanta giorni; in caso di
annullamento del verbale viene meno il presupposto stesso per l’applicazione
della sanzione ex art. 126-bis c.d.s.
La Corte afferma che la mera notifica del verbale di accertamento non è sufficiente a far sorgere...
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