Con sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024, la seconda sezione della
Corte di Cassazione, intervenendo in materia di successione ereditaria, ha
affermato che l’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il
chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare
e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di
dominus dei beni ereditari (c.d. pro herede gestio).
Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato
all'eredità abbia agito con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì
necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in
essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di
entrambe le descritte condizioni.
È inoltre pacifico nella giurisprudenza di legittimità – e nelle opinioni dottrinali assolutamente prevalenti – che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia...
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