Con sentenza n. 7239 del 14 gennaio-20 febbraio 2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, va operata una distinzione tra "materie esplodenti" ed "esplosivi".
In base a tale distinzione rientrano nella categoria delle "materie esplodenti", utilizzate per fuochi di artificio, quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate nella categoria degli "esplosivi" quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, che per la loro micidialità sono idonee a provocare una esplosione con rilevante effetto distruttivo (da ultimo Cass. pen., sez. I, 16 febbraio 2021, n. 12767). Tale distinzione trova un supporto nella interpretazione letterale dell'art. 678 c.p. e della L. n. 497 del 1974, art. 10, atteso che la prima norma usa i termini "materie esplodenti", mentre la seconda norma usa il termine...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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