Con ordinanza n. 16760 del 19 giugno 2024, la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni
Unite (Cass. civ., sez. un., 9839/21), secondo cui sono nulle, e perciò
sottratte al termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., le
deliberazioni dell’assemblea condominiale che siano incorse in un "difetto
assoluto di attribuzioni".
È così nulla la delibera dell'assemblea condominiale che assuma decisioni
che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà
esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni
(cfr. tra le tante Cass. civ. n. 14222 del 2019).
L’art. 1125 c.c. contiene la regola di riparto delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, accollando le stesse in parti eguali ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti e lasciando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del...
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