L’ordinanza della
terza Sezione civile della Corte di cassazione 17 giugno 2026, n. 20447, segna una
netta presa di distanza dall’orientamento tradizionale che, ai fini della
decadenza, reputava sufficiente il dolo generico dell’assicurato, identificato
nella consapevole volontà di non adempiere all’obbligo di avviso.
La Corte
rilegge l’art. 1915 c.c. alla luce della sua ratio storica e sistematica.
L’obbligo di denuncia del sinistro tutela l’assicuratore nella tempestiva
verifica delle circostanze dell’evento, nella quantificazione del danno, nella
conservazione delle prove e nell’eventuale esercizio della surrogazione verso
il responsabile. Tale funzione non giustifica, tuttavia, la perdita integrale
dell’indennizzo per ogni ritardo volontario: l’ordinamento già appresta, al
secondo comma della disposizione, il rimedio della riduzione proporzionale
all’effettivo pregiudizio sofferto.
La decadenza prevista dal primo comma assume pertanto una...
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