Con la sentenza 30 ottobre 2025, n. 35429 (ud. 1° ottobre 2025), la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione afferma il principio in base al quale, in tema di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che disponga la revoca della patente di guida deve motivare specificamente le ragioni che rendono tale misura proporzionata, potendo altrimenti applicare la sospensione della patente ai sensi dell’art. 222, comma 2, del Codice della strada, in conformità ai principi di eguaglianza e proporzionalità sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2019. Con la pronuncia n. 88, infatti, la Corte costituzionale ha censurato l’automatismo previsto dall’art. 222, comma 2, c.d.s., imponendo al giudice una valutazione individualizzata, fondata sui criteri dell’art. 218, comma 2, c.d.s. Ne consegue che la...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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