Con sentenza 27 gennaio 2026, n.
3252 (ud. 5.11.2025) la sesta sezione penale della Corte di cassazione stabilisce che integra il delitto di peculato
la condotta dell’amministratore di sostegno che trasferisca somme di denaro
dell’assistito dal conto di quest’ultimo a un conto corrente nella
disponibilità esclusiva di un terzo, poiché tale operazione realizza un’interversio
possessionis univocamente sintomatica dell’appropriazione, irrilevante
essendo la finalità dichiaratamente perseguita dall’agente.
Il reato sussiste anche in
assenza di un profitto personale immediato, trattandosi di fattispecie a dolo
generico, ed è esclusa la configurabilità del peculato d’uso con riferimento al
denaro.
La sentenza valorizza la natura oggettivamente appropriativa del trasferimento di somme di denaro su un conto sottratto al controllo dell’avente diritto. La Corte chiarisce che, una volta realizzata l’interversio possessionis, non assumono rilievo...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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Vincenzo Cardone, Fabrizio Criscuolo, Francesco Verri