Con ordinanza n. 4282 del 19 febbraio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 5, D.L.vo n. 50 del 1992, relativo ai contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali – il quale impone all'operatore commerciale d'informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso attribuitogli dall'art. 4 del medesimo decreto, nonché delle condizioni, delle modalità e dei termini previsti per il suo esercizio, individuando puntualmente la sede in cui dev'essere adempiuto l'obbligo informativo, e prescrivendo, a tal fine, un'indicazione separata dalle altre clausole contrattuali e l'utilizzazione di caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento – non sono riferibili all'offerta fuori sede di strumenti e prodotti finanziari e servizi d'investimento. E ciò sia in virtù del carattere eccezionale delle norme che sottopongono determinati contratti o atti a particolari oneri formali,...
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