Con sentenza n. 66 dell’11 aprile 2023,
la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 177, comma 2, e 230, comma 1, n. 2), c.p., sollevate
in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Secondo la Consulta è errato pretendere di applicare alla libertà vigilata ordinata in conseguenza dell’ammissione alla liberazione condizionale lo statuto proprio delle misure di sicurezza, che comporterebbe l’attribuzione al giudice di una valutazione in concreto della sussistenza, in fase genetica, della pericolosità sociale del soggetto e, in costanza di esecuzione della misura, della permanenza di tale requisito. In secondo luogo, il suo inscindibile legame con la liberazione condizionale e, di riflesso, con la pena principale in sostituzione della quale questa è stata disposta, comporta anche l’erroneità del predicare per questa forma di libertà vigilata il necessario rispetto del principio di mobilità...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
Luigi Alibrandi, Manfredi Bontempelli
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