In tema di
atti persecutori, la quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la
sentenza n. 33420 depositata l’11 settembre 2026 all’esito dell’udienza del 3
giugno 2026, ha rigettato il ricorso di un imputato condannato in doppia
conforme, ribadendo che la fattispecie non richiede una prolungata sequenza
temporale e precisando i criteri di accertamento dell’evento e la linea di
confine con la contravvenzione di molestia.
Le condotte
accertate erano state poste in essere ai danni della donna con cui l’imputato
aveva intrattenuto una relazione sentimentale e del figlio di lei; consistevano
in pedinamenti, appostamenti e imposizioni invasive della propria presenza, con
accessi anche in orario notturno presso l’abitazione e il luogo di lavoro della
persona offesa, nel deposito di oggetti maleodoranti e nell’occultamento di un
localizzatore satellitare sull’autovettura di lei.
Il ricorso sosteneva il difetto di abitualità, per non essersi le...
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