La
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28767 del 31 ottobre 2025, si è pronunciata in merito alle
manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme
di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., quali atti idonei a interrompere la
prescrizione dell’azione di garanzia per vizi ex art. 1495, comma 3, c.c.
Nella fattispecie, le
corti di merito avevano qualificato il contratto come compravendita, ritenendo
prescritte le azioni di garanzia per decorso dell’anno previsto dall’art. 1495
c.c., escludendo che gli atti stragiudiziali (raccomandate, richieste di
intervento, ecc.) potessero interrompere la prescrizione.
La
Cassazione, nel confermare la qualificazione del contratto e la correttezza
della motivazione sul punto, ha tuttavia censurato l’errore di diritto in
ordine alla prescrizione: la Corte d’Appello, infatti, aveva erroneamente
ritenuto che solo un atto giudiziale potesse interrompere il termine annuale.
In particolare, la Suprema...
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