Con sentenza 29 dicembre 2025, n. 34681, le Sezioni Unite civili
della Cassazione hanno espresso il principio secondo il quale il privilegio
speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i
crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della
trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del
responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c.,
il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli
adempimenti di pubblicità costitutiva.
Ne consegue che il credito assistito da ipoteca volontaria è
preferito ai crediti privilegiati di cui all’art. 316, comma 2, c.p.p. se
l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro.
La sentenza delle Sezioni Unite chiarisce in modo definitivo il rapporto tra privilegio speciale immobiliare da sequestro penale e ipoteca volontaria anteriore, escludendo che il credito...
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