Con l’ordinanza n. 9001 del 9 aprile 2026, la terza
Sezione civile della Corte di cassazione ha affrontato il tema della legittimazione
passiva nelle azioni di risarcimento da prodotto difettoso, valorizzando in
modo netto il diritto unionale e la sua lettura teleologica in chiave di
protezione del consumatore.
Nel
caso esaminato, la Suprema Corte ha affermato che, in materia di danno da
prodotto difettoso, la nozione di produttore non può essere letta in senso
restrittivo. Alla luce dell’art. 3 della direttiva 85/374/CEE, come
interpretato dalla Corte di giustizia, può essere equiparato al produttore
anche il distributore ufficiale che, per il modo in cui il prodotto è
presentato sul mercato, si accrediti presso il consumatore come referente della
qualità e della sicurezza del bene.
In particolare, la Corte ha censurato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva della società convenuta sul presupposto della sua qualità di mero...
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