Con ordinanza n. 4648 del 21 febbraio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la targa automobilistica è un dato che consente la identificazione diretta del proprietario e che ciò che assume rilievo decisivo, in materia di protezione dei dati personali è dunque, il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica, in presenza di condotte astrattamente riconducibili nell'alveo del trattamento (Cass. civ. n. 19270/2021), sia pure con la precisazione, in fattispecie concernente l’impiego di parcometri evoluti atti a registrare targa e localizzazione del veicolo in sosta, che «nonostante dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico, è possibile risalire solo al nominativo dell'intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l'effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica,...
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