Con la sentenza n. 10784 del 20
marzo 2026, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione interviene sul
perimetro applicativo dell’art. 186, comma 7, codice della strada, chiarendo
quando il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti alcolemici in
ambito sanitario possa assumere rilevanza penale.
Il caso trae origine da un
sinistro stradale nel quale la conducente aveva perso il controllo del veicolo,
finendo contro un albero. Gli agenti intervenuti avevano rilevato la presenza
di alito vinoso e deciso di trasportare la donna presso l’ospedale per
“precauzione e controllo”. Una volta giunta al pronto soccorso, la conducente
si era rifiutata di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici finalizzato
all’accertamento dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze
stupefacenti.
Il Tribunale aveva assolto l’imputata dai reati previsti dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, codice della strada, ritenendo che difettasse il...
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