Con l’ordinanza n. 32910 del 17 dicembre
2025, la prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che il
riconoscimento, in favore del coniuge divorziato, della quota del quaranta per
cento del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 12-bis della L. n.
898 del 1970 non può essere negato per il solo fatto che l’assegno divorzile
sia stato attribuito con finalità esclusivamente assistenziali, e non anche
compensativo-perequative.
Questa decisione della Corte di Cassazione presenta un’interpretazione dell’art. 12-bis della legge sul divorzio coerente con il dato testuale e con la finalità solidaristica della norma, escludendo che il diritto del coniuge divorziato alla quota del trattamento di fine rapporto dell’altro possa essere condizionato dalla funzione concretamente svolta dall’assegno divorzile. La Corte chiarisce, infatti, che la spettanza del quaranta per cento del T.F.R. è subordinata alla sola titolarità...
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