Con sentenza n. 30930 del 10 aprile-29 luglio 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla delega di funzioni in materia ambientale.
In materia ambientale, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa: a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite (Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2020, n. 15941, secondo cui tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo...
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Codice penale e di procedura penale e leggi complementari - vigente
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