Con sentenza n. 10323 del 23 dicembre 2024, la settima sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la pubblicazione del “post” o “meme” sul profilo “Facebook”, senza alcuna considerazione o commento da parte dell’utente, non può di per sé valere come approvazione del contenuto del documento. Nel senso ora visto – quello della necessità di elementi di segno positivo, da cui si possa desumere la “condivisione”, intesa come approvazione, dei documenti altrui pubblicati sui propri profili “social” – depone anche la giurisprudenza penale richiamata dalla difesa erariale (Cass. pen., sez. I, 9 febbraio 2022, n. 4534; Cass. pen., sez. V, 23 luglio 2020, n. 22066): questa, infatti, ha ritenuto necessario, per integrare le fattispecie di c.d. reati d’odio da essa analizzati, l’apposizione, sull’altrui messaggio, di un “like”, cioè di un’esplicita manifestazione di apprezzamento del messaggio stesso. Ad ogni modo è innegabile...
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