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Reato continuato e tossicodipendenza

Autore: Valerio de Gioia
Data: 31 Dicembre 2024

Con sentenza n. 47692 del 22 novembre-31 dicembre 2024, la prima sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di reato continuato, ha affermato che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, che siano già presenti nella mente del reo nella loro specificità; la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2008, n. 16066). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2015, n. 37555). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44214). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2010, n. 40123). Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita – anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione – di una approfondita verifica circa la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 28659).

Inoltre – a seguito della modifica operata sull'art. 671, comma 1, c.p.p. ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49 – nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose, alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Non vi è chi non rilevi come la condizione di tossicodipendenza, sebbene non idonea a dimostrare in modo assiomatico e presuntivo l'esistenza del medesimo disegno criminoso, possa comunque giustificarne il riconoscimento, con riferimento ai reati che appaiano dipendenti e correlati a tale stato, a patto pur sempre che siano riscontrabili – nella concreta fattispecie – le condizioni ulteriori postulate dall'istituto della continuazione (Cass. pen., sez. I, 7 ottobre 2014, n. 50716; Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2019, n. 22493). La necessità di tale preventiva programmazione sussiste, come sopra chiarito, anche in presenza della condizione di tossicodipendenza del soggetto: il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di tale condizione, onde verificare la plausibilità della sussistenza di una preventiva programmazione unitaria; non può invece – in quanto la norma dell'art. 671 c.p.p., così come modificata, non glielo consente – sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente. In sostanza, la modifica dell'art. 671 c.p.p. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa la necessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra indicato.

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