Con sentenza n. 38838 del 3 dicembre 2025 (ud. 30 ottobre 2025), la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di lesioni personali volontarie ex articolo 582 del Codice penale, il termine “malattia” ricomprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche minima e localizzata, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata.
Sono pertanto idonee a integrare il reato escoriazioni, contusioni ed ematomi, non essendo necessaria una compromissione generale delle condizioni di salute.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna per lesioni personali aggravate e turbamento di funzione religiosa, per fatti avvenuti durante la celebrazione della messa di Natale.