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Regolamento generale sulla protezione dei dati: la CGUE sul processo decisionale automatizzato e sul «credit scoring»

Autore: Isabella Tokos
Data: 07 Dicembre 2023

Con sentenza del 7 dicembre 2023, relativa alla causa C-634/21, la prima sezione della CGUE è intervenuta in tema di profilazione e credit scoring, determinando se il calcolo del tasso di probabilità costituisca o meno un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.

In primo luogo, occorre rammentare che, mentre per “profilazione” si intende «una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» [v. considerando 71 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 («Regolamento generale sulla protezione dei dati» o «RGPD»)], il c.d. “credit scoring” rappresenta un pronostico sulla probabilità di un comportamento futuro di una persona: a partire da determinate caratteristiche di tale persona, si attribuisce a terzi, in particolare consumatori, un punteggio sul merito creditizio calcolato sulla base di procedure matematiche e statistiche.

Ai sensi dell’art. 22 § 1 del RGPD, «l’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona». L’applicabilità di tale disposizione è soggetta, pertanto, a tre condizioni cumulative: l’esistenza di una decisione che implica la valutazione di aspetti personali di un interessato, di cui quest’ultimo dovrebbe avere il diritto di non essere oggetto; l’affidamento esclusivo al trattamento automatizzato che si oppone, pertanto, al diritto dell’interessato di ottenere l’intervento umano; la produzione di effetti giuridici o effetti analoghi significativi per la persona dell’interessato.

Dal combinato disposto dell’art. 22 § 2 e del considerando 71 del RGPD, l’adozione di una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato è autorizzata solo se necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, ovvero se autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (nel rispetto degli artt. 5, 6 e 22 § 4 del RGPD), ovvero se basata sull’esplicito consenso dell’interessato. Tuttavia, alla luce del disposto dell’art. 22, par. 2, lett. b) – nonché del par. 3 del medesimo articolo - nei casi di mancata applicazione del par. 1 devono essere previste misure appropriate per la salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato, in particolare tenendo conto dei potenziali effetti discriminatori nei confronti delle persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, e mettendo in atto misure tecniche e organizzative tali da garantire la rettifica di inesattezze dei dati, la minimizzazione del rischio di errori e la sicurezza dei dati personali.

In forza dell’art. 13, par. 2, lett. f) e dell’art. 14, par. 2, lett. g) del RGPD, quindi, nel caso di adozione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, il titolare del trattamento è soggetto a obblighi di informazione supplementari, mentre, ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. h), l’interessato gode del diritto di ottenere dal titolare del trattamento «informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato».

La Corte riconosce che un’eventuale interpretazione restrittiva dell’art. 22 del RGPD, invece, provocherebbe una lacuna nella protezione giuridica in circostanze in cui fossero coinvolti anche soggetti terzi, portando al rischio di un’elusione dell’articolo stesso: il calcolo del tasso di probabilità da parte di agenzie fornitrici di informazioni commerciali (che sfuggirebbe ai requisiti specifici previsti dall’art. 22, paragrafi 2 e 4, sebbene tale procedura si basi su un trattamento automatizzato e produca effetti che incidono significativamente sull’interessato, in quanto l’azione del terzo, al quale tale tasso di probabilità è trasmesso, è condizionata in modo decisivo da quest’ultimo) sarebbe considerato soltanto un atto preparatorio e solo l’atto adottato dal terzo potrebbe, se del caso, essere qualificato come “decisione” ai sensi dell’art. 22, par. 1 del RGPD. In assenza di adozione di un processo decisionale automatizzato da parte delle agenzie, l’interessato non potrebbe far valere il suo diritto di accesso alle informazioni specifiche di cui all’art. 15, par. 1, lett. h), del RGPD; viceversa, supponendo che l’atto adottato dal terzo soddisfi le condizioni di applicazione dell’art. 22, par. 1, tale terzo non sarebbe in grado di fornire le informazioni specifiche in quanto generalmente non ne dispone.

Nell’interpretazione estensiva della Corte, il fatto che il calcolo di un tasso di probabilità rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 22, par. 1, del RGPD comporta che esso è vietato, salvo l’applicabilità di una delle eccezioni previste all’art. 22 § 2 e il rispetto delle specifiche esigenze previste dall’art. 22 §§ 3-4. 

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, quindi, la Corte conclude dichiarando che il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest’ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un «processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche», ai sensi dell’art. 22 § 1, qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l’esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con la suddetta persona da parte di un terzo, al quale è comunicato il rispettivo tasso di probabilità.

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